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Collaborazione con i fornitori di energia

In Svizzera esistono più di 600 gestori di reti di distribuzione, alcuni dei quali sono di proprietà dei Comuni. I Comuni hanno quindi un'influenza sul ruolo dei fornitori di energia come attori chiave nel settore dell'energia solare e sul modo in cui essi possono migliorare continuamente le possibilità e le condizioni quadro per lo sfruttamento del potenziale energetico comunale.

Introduzione

In Svizzera esistono più di 600 gestori di reti di distribuzione (GRD), i quali sono organizzati in modo molto diverso tra di loro. Si va dalle aziende comunali a quelle di proprietà di più Comuni, fino ai distributori di energia che riforniscono ampie parti di interi Cantoni. Di conseguenza, le possibilità di influenza dei singoli Comuni variano. I fornitori di energia sono attori chiave nel settore dell'energia solare, in quanto influenzano in modo decisivo le opportunità e le condizioni quadro per lo sfruttamento del potenziale energetico a livello locale. Inoltre, spesso le aziende comunali sono responsabili anche della fornitura del gas, del calore e dell’acqua, il che offre ulteriori margini di manovra alla luce dell'interazione sempre più importante dei sistemi energetici (interconnessione dei settori).

Illustrazione: Panoramica di collaborazione con i fornitori di energia

Illustrazione: Panoramica di collaborazione con i fornitori di energia

Vantaggi per i Comuni

  • Attraverso una comunicazione attiva, il Comune può ancorare le aspettative politiche e socioeconomiche sovraordinate in materia di approvvigionamento energetico a livello di leadership strategica del fornitore di energia.
  • Il Comune può garantire che gli obiettivi e i requisiti della strategia energetica comunale o dell'offensiva solare siano coerenti con l'orientamento strategico del fornitore di energia. In questo modo si evitano conflitti di obiettivi.
  • Il coinvolgimento attivo del fornitore di energia crea opportunità per lo sviluppo dell'energia solare (competenze aggiuntive, sinergie, investimenti e servizi nel settore dell'energia solare) e riduce i rischi (disincentivi, blocco di progetti a causa di colli di bottiglia nella rete, ecc.).

Cosa possono fare i Comuni?

Strategia basata sul rapporto di proprietà

In genere i gestori di rete di proprietà di uno o più Comuni non hanno dimensioni molto grandi, di conseguenza temi quali decarbonizzazione, decentralizzazione e digitalizzazione, nonché le crescenti esigenze normative che ne derivano, rappresentano una sfida importante. Molti non hanno una produzione propria significativa e sono quindi particolarmente esposti agli aumenti dei prezzi del mercato dell'elettricità. In questi casi può essere adottata una strategia basata sul rapporto di proprietà del Comune che promuova la produzione in proprio di energia solare, ad esempio con tariffe di ripresa a copertura dei costi garantite a lungo termine. I modelli di partecipazione (cfr. anche qui) possono inoltre sostenere ulteriormente il finanziamento degli impianti solari e la vendita di elettricità solare. La stessa finalità è perseguita da un prodotto elettrico costituito esclusivamente o in larga misura da energia solare proveniente da impianti situati nel territorio comunale. Se ancora non esiste, occorre elaborare una strategia aziendale che preveda per esempio una quota del 100% di energie rinnovabili entro il 2030.

Contratto di concessione

Di regola i gestori di rete regionali o sovraregionali non rispondono ad esigenze specifiche dei singoli Comuni del loro comprensorio di distribuzione. Tuttavia, la stipula di nuovi contratti di concessione offre ai Comuni la possibilità di imporre condizioni riguardanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, il sostegno alle comunità di consumo, ecc. Dal punto di vista dell'energia solare, dovrebbero essere affrontate le seguenti questioni con il fornitore di energia risp. gestore di rete. Benché alcuni di essi siano già contemplati dal diritto sovraordinato (compreso l’atto mantello), si raccomanda vivamente di sottolinearli esplicitamente nel contratto di concessione:

  1. Ampliamento della rete: Il diritto di utilizzare terreni pubblici per la costruzione e la gestione di reti di distribuzione di energia elettrica ai consumatori non spetta esclusivamente al fornitore di energia. Nei casi di RCP e CLE, pure il Comune dovrebbe autorizzare l'uso del suolo pubblico per la distribuzione di energia a terzi. Lo sviluppo della rete dovrebbe garantire, tra l'altro, che la crescita del fotovoltaico sia e resti possibile. È pertanto opportuno che i fornitori di energia, oltre ad impegnarsi a costruire, mantenere e gestire la rete di distribuzione elettrica necessaria nel territorio comunale in modo da garantire un approvvigionamento sicuro, affidabile ed efficiente, tengano anche esplicitamente conto delle esigenze attuali e prevedibili derivanti dall'elettrificazione del sistema energetico, compreso il potenziamento della produzione e dello stoccaggio decentralizzati di energia elettrica.
  2. RCP/vRCP e Comunità locali di energia elettrica (CLE): La questione dell'elettricità prodotta localmente e in modo decentralizzato dovrebbe essere trattata esplicitamente nel contratto di concessione. I fornitori di energia dovrebbero impegnarsi, nell'ambito delle disposizioni giuridiche sovraordinate, ad allacciare gli impianti di produzione locale di elettricità e a rimunerare l'energia immessa in rete. La rimunerazione è disciplinata dal diritto superiore. I fornitori di energia dovrebbero inoltre consentire la commercializzazione locale dell’elettricità tramite RCP, RCPv e CLE a condizioni non discriminatorie in conformità alle nuove disposizioni della legge sull’elettricità. In tale contesto, è necessario fornire tempestivamente ai promotori del progetto le informazioni relative alla topologia della rete, in modo da poter chiarire la fattibilità di RCP, RCPv e CLE. Si veda anche qui.
  3. Definizione delle tariffe: In generale i Comuni dovrebbero esigere che le strutture tariffarie offerte dai fornitori di energia incoraggino il risparmio di elettricità e promuovano in particolare gli impianti per la produzione e l'uso di energie rinnovabili. Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 della legge sull'energia (LEne), i fornitori di energia sono tenuti ad acquistare e a remunerare l'energia elettrica offerta dai produttori decentralizzati. L'importo della remunerazione oscilla tra un limite minimo legale, che corrisponde almeno ai costi di approvvigionamento imputabili nell'ambito dell'approvvigionamento di base (art. 6 cpv. 5 della legge sull'approvvigionamento elettrico, LApEl), e un limite massimo fissato dall'ordinanza a 10,96 centesimi/kWh (massimo imputabile nell'approvvigionamento di base per impianti fino a 100 kW). All'interno di questo quadro giuridico, i fornitori di energia dispongono di un certo margine di manovra. I comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete nell'ambito di contratti di concessione che vanno oltre i requisiti minimi e contribuire così attivamente a determinare il livello di remunerazione per l'energia elettrica immessa in rete. Le basi giuridiche corrispondenti sono state elaborate dal VESE in un white paper (de).
  4. Trattamento delle richieste di allacciamento e degli annunci di installazione: Prima della costruzione di un impianto fotovoltaico il committente deve inoltrare al gestore di rete una richiesta tecnica di allacciamento (RTA) e un annuncio di installazione. L'aumento del numero di richieste a volte può causare ritardi nei progetti di costruzione. I Comuni dovrebbero cercare un dialogo su questo punto per evitar ritardi che annullerebbero i vantaggi della procedura di annuncio edilizia rapida. Un altro fattore che può causare ritardi è la mancanza di spazio per ulteriori sottostazioni. Anche in questo caso il Comune può essere d'aiuto.
  5. Obbligo di informazione: I Comuni dovrebbero imporre ai fornitori di energia l'obbligo di fornire annualmente informazioni sui seguenti punti specifici del fotovoltaico: vulnerabilità prevedibili nella rete di distribuzione in un’ottica di elettrificazione del sistema energetico e misure adottate per ovviare a tali vulnerabilità; numero di impianti fotovoltaici e potenza di produzione, nonché consumo proprio di impianti > 30 kW (incl. dati georeferenziati relativi agli impianti); restrizioni esistenti in riferimento alla costruzione e all'esercizio di impianti fotovoltaici (incl. dati georeferenziati), alle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica e alle pompe di calore.
  6. Adeguamenti al prodotto elettrico standard: Introduzione di una quota minima di elettricità solare nel mix elettrico distribuito, con un aumento progressivo nel tempo. In media, i prodotti standard degli oltre 600 fornitori svizzeri di energia continuano a contenere solo circa il 2% di energia solare, una percentuale nettamente inferiore al potenziale.
  7. Confronto rinnovabili Svizzera vs. Estero: Negli ultimi 20 anni molti fornitori di energia svizzeri hanno investito in impianti per la produzione di energie rinnovabili all’estero. Tale approccio presentava alcuni vantaggi. Con il fallimento dell'accordo istituzionale con l'Unione europea e vista l'importanza della sicurezza dell'approvvigionamento sul territorio nazionale, la costruzione di nuovi impianti di produzione in Svizzera è diventata più interessante. I Comuni dovrebbero quindi fissare quote minime di produzione nazionale rispetto all'espansione complessiva.

Reti termiche

Anche i gestori di reti termiche (teleriscaldamenti) possono giocare un ruolo importante nell’utilizzo dell’energia solare. Con l’impiego di collettori solari e accumulatori di calore, essi possono ridurre il consumo di legno da energia nei mesi estivi, consentendo di risparmiare questa risorsa per l'inverno. Anche l’impiego di pompe di calore in combinazione con impianti fotovoltaici (p.es. per reti a bassa temperatura per aumentare la temperatura) è sensato.

Buoni esempi

Wohlhusen LU: Contratto di concessione con CKW

CKW si impegna, nel quadro delle disposizioni di legge, ad allacciare impianti per la produzione decentralizzata di energia e a riprendere tale energia.

Pratteln BL: Contratto di concessione EMB

Le strutture tariffali sono definite in modo da sostenere gli obiettivi della legge sull’energia. Esse mirano in particolare ad incoraggiare il risparmio di elettricità e a promuovere gli impianti per l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Berna BE: Strategia del fornitore di energia EWB

La città di Berna ha fatto in modo che il Regolamento sul clima, il Piano direttore per l'energia e la Strategia energetica e climatica della città si riflettano nella nuova strategia del fornitore di energia. Ad esempio, l'approvvigionamento di calore ed elettricità sarà riconvertito e reso neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2.

Strategia (d)

Hausen AG: Accordo con IBB Energie AB

Il Comune di Hausen nel Canton Argovia ha concordato con IBB Energie AB di utilizzare in futuro le entrate derivanti dalle tasse di concessione (elettricità e gas) per promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l’approvvigionamento locale di calore ed elettricità e per raggiungere l'obiettivo zero netto (saldo netto delle emissioni di gas a effetto serra pari a zero). Ciò andrà anche a vantaggio dell’espansione dell'energia solare. Vengono inoltre definiti anche i servizi dell'IBB.

Accordo (d)

Steinach (SG): 38% di solare nel prodotto elettrico standard

Secondo un'analisi delle garanzie di origine del prodotto elettrico standard di circa 260 fornitori di energia, Elektra Steinach è in testa con una quota del 38% di energia solare. Steinach ha posto le basi già nel 2012, quando ha lanciato un'offensiva solare offrendo ai produttori locali garanzie di ripresa per 15 anni a condizioni molto interessanti.

Riferimento al catalogo Città dell'energia

Se il vostro Comune è una Città dell'energia e riorganizzate la collaborazione con il vostro fornitore di energia per quanto riguarda l'energia solare, potete riferirli come segue:

  • Misura 3.1.1: "Strategia aziendale dei fornitori di energia"
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